
Ad un anno di distanza dalla precedente Sentenza della Sez. V, 28 giugno 2018, n. 3989 nella quale avevano affermato in sintesi che
“….alle procedure negoziate può partecipare anche chi non è stato invitato….”
dietrofront
la nuova versione ufficiale è che “ci siamo sbagliati” quindi l’operatore economico che, non invitato alla procedura di gara indetta ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ne sia venuto a conoscenza e che abbia presentato la propria offerta, è legittimamente escluso dalla stazione appaltante.
In allegato la sentenza del 12/09/2019 n. 06160
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